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Scrittura privata tra:
La “Santo Stefano S.r.l.”, con sede legale in Napoli alla Piazzetta Santo Stefano 7 e Partita I.V.A. 06039150633 iscritta al registro delle imprese di Napoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore ing. Roberto Sola;
E
la “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale”, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 141 e Partita I.V.A. 06818681212, iscritta al registro delle imprese di Napoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Rosaria Iovino;
Ed il Sig. (opp. ragione sociale)
Che sposerà…
D’ora innanzi denominato “Cliente”.
Premesso che
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premessa
La premessa, i documenti in essa richiamati, nonché quelli a quest’ultimi da considerarsi connessi, sono parti integranti del presente accordo, presupposto determinante e patto essenziale dello stesso, nel suo insieme ed in ogni sua parte.
Art. 2 – Oggetto
Il Cliente prende in uso il complesso denominato “La Terra degli Aranci”, di proprietà della società “Santo Stefano S.r.l.”, per il RICEVIMENTO DI MATRIMONIO:
…affidando alla società “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale”, che accetta, l’appalto di servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e di cura degli allestimenti
Art. 3 – Durata
Il Cliente prende atto e accetta che, nel giorno prenotato, l’orario di utilizzo della struttura e dei relativi servizi per il ricevimento non dovrà prolungarsi oltre le ore 20,00 per un evento iniziato entro le ore 14,00 ed oltre le ore 24,00 per un evento serale. Per la conclusione del ricevimento è prevista una tolleranza massima di un’ora dall’orario convenuto. La chiusura della location è prevista al massimo due ore dopo l’orario convenuto. Nel caso il ricevimento si concluda oltre l’orario di tolleranza sarà applicato un supplemento di €1.000,00.Nel caso il menu concordato preveda il buffet di antipasti il Cliente prende atto e accetta che lo stesso si aprirà al più due ore dopo l’arrivo dei primi ospiti, quindi anche in assenza degli sposi. Un eventuale after dinner, da svolgersi in Sala Tufo, è considerato un servizio supplementare il cui orario massimo di chiusura è alle ore 2,00
Art. 4 – Corrispettivo
Il prezzo base, incrementabile sulla base dell’allegato “La Terra degli Aranci – Servizi del ricevimento di matrimonio”, è pari a:
Primo acconto da versare all’atto della firma del presente contratto alla “Santo Stefano S.r.l.”: (IBAN: IT10D0303203410010000000169 – SWIFT CODE BACRIT21583):
€ 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00
Secondo acconto da versare 6 mesi prima della data dell’evento alla “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale”:(IBAN: IT35A0623003546000063938176 – SWIFT CODE CRPPIT2P590):
€ 3.000,00 (TREMILA/00)
Gli acconti indicati vengono versati a titolo di caparra confirmatoria e saranno imputati in conto prezzo all’atto del saldo complessivo dell’importo convenuto che sarà versato il giorno del ricevimento. Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione all’altra con lettera raccomandata a/r con preavviso di almeno 30 giorni dalla data del ricevimento. In caso di recesso dal presente impegno da parte del Cliente, le società “Santo Stefano S.r.l.” e “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale” non saranno tenute a rendere alcun importo; nel caso contrario, le società “Santo Stefano S.r.l.” e “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale” saranno tenute, solidalmente, alla restituzione del doppio della caparra ricevuta. Il numero definitivo degli ospiti dovrà essere comunicato e consegnato in sede entro 10 gg dalla data dell’evento. Il presente contratto potrà essere registrato in caso di uso
Art. 5 – Obblighi delle parti
La “Santo Stefano s.r.l.” e la “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale”, non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni occorsi a cose o persone dovuti a calamità naturali. Il Cliente si assume la responsabilità dei danni che lo stesso o i suoi ospiti possano arrecare a persone o cose. Il Cliente prende atto e accetta che le società “Santo Stefano S.r.l.” e “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale” non assumono alcuna responsabilità riguardo i minori di 18 anni (accompagnati e non) come non assumono alcuna responsabilità per eventuali furti, rapine, perdita o deterioramento dei beni indossati o portati dal Cliente ovvero dai suoi ospiti, con riferimento a denaro, automobili, gioielli o altri valori. Il Cliente prende atto e accetta che le aree di sosta fornite dalla “Santo Stefano S.r.l.” al Cliente ed ai suoi ospiti non sono assicurate per eventuali danni o furti alle automobili a cui è permessa la sosta. È espressamente vietato al Cliente, ovvero ai suoi ospiti, a qualsiasi titolo, introdurre nella struttura e, tanto più usare, prodotti pirotecnici e coriandoli sfusi e/o a nastro. In caso di utilizzo di drone è necessario presentare la documentazione necessaria all’utilizzo e il contratto con l’utilizzatore che è responsabile per eventuali danni arrecati a cose o persone. É vietato effettuare inquadrature ravvicinate in proprietà aliene. Il Cliente accetta che è vietato svolgere musica amplificata o con strumenti squillanti e/o assordanti negli spazi esterni della struttura e non oltre la mezzanotte. Qualsiasi intrattenimento musicale deve essere fornito dalla struttura. Il Cliente si farà carico di adempiere a tutti gli oneri ed obblighi con la SIAE, qualora nei locali si diffonda musica dal vivo, e manleva le società indicate da qualsiasi responsabilità civile o amministrativa, dovuta a trasgressioni della legge. L’animazione per i bambini risulta essere obbligatoria nella misura di un animatore ogni cinque bambini, dovendosi in tal sede intendere come bambini i minori compresi dagli anni 3 agli anni 12. Le società “Santo Stefano S.r.l.” e “Iovino Banqueting S.r.l. soc. unipersonale” non assumono alcuna responsabilità per eventuali sospensioni nell’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas o qualsivoglia altro inconveniente comunque indipendente dalla propria volontà. È garantito al Cliente il normale svolgimento del ricevimento anche in caso di pioggia. Per l’utilizzo dei giardini in caso di pioggia è possibile noleggiare, previa disponibilità, una tendostruttura: per tale servizio è previsto un costo aggiuntivo. In caso di eventi catastrofici quali epidemie, terremoti, eruzioni o altri eventi naturali, che implichino la sospensione forzata dell’attività, la caparra versata per la stipula del presente contratto si intende valida per una nuova prenotazione da effettuarsi entro i 12 mesi dalla riapertura dell’attività.
Art. 6 – Risoluzione
Il Cliente potrà risolvere unilateralmente il presente contratto qualora le altre parti si siano rese inadempienti ad una delle pattuizioni qui previste, con effetto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r
Art. 7 – Clausola di risoluzione delle controversie
La presente scrittura privata ha validità immediata e le parti contrattuali convengono come foro competente ed esclusivo, per la risoluzione e l’attuazione del presente contratto, il foro di Napoli
Art. 8 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., le parti danno atto che i dati personali che riguardano il Cliente saranno trattati dalla Santo Stefano srl e dalla Iovino Banqueting srl soc. unipersonale, ciascuna in qualità di autonoma Titolare del trattamento, esclusivamente per finalità connesse alla conclusione, gestione ed esecuzione del presente contratto, nonché per l’adempimento di obblighi di legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti accettano il contratto nella sua globalità ed espressamente le clausole: ART. 2) OGGETTO; ART. 3) DURATA; ART. 4) CORRISPETTIVO; ART. 5) OBBLIGHI DELLE PARTI; ART. 7) CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE; ART. 8) TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI